Art. 12.
(Scioglimenti degli organi).

      1. Gli organi dell'Osservatorio sono sciolti con decreto del Ministro dello sviluppo economico:

          a) nel caso di gravi e persistenti violazioni di legge o per gravi motivi di ordine pubblico;

          b) quando non ne può essere assicurato il normale funzionamento;

          c) quando non è approvato nei termini il bilancio preventivo o il conto consuntivo;

          d) nel caso di mancata elezione del presidente ai sensi dell'articolo 9, comma 1.

      2. Nella ipotesi di cui alla lettera c) del comma 1, decorso il termine entro il quale il bilancio preventivo o il conto consuntivo deve essere approvato senza che sia stato predisposto dalla giunta il relativo progetto, il Ministro dello sviluppo economico nomina, con il decreto di cui al citato

 

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comma 1, un commissario con il compito di predisporre il progetto stesso per sottoporlo al consiglio. In tale caso, e comunque quando il consiglio non ha approvato nei termini il progetto di bilancio preventivo o di conto consuntivo predisposto dalla giunta, il Ministro dello sviluppo economico assegna al consiglio, con lettera notificata ai singoli consiglieri, un termine non superiore a venti giorni per la relativa approvazione, decorso il quale dispone lo scioglimento del consiglio.